Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8013 del 18 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:8013CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza n. 69 del 1982 della corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 ultimo comma della legge fallimentare, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese sui crediti di lavoro in sede di opposizione allo stato passivo - è inammissibile il ricorso per cassazione direttamente proposto contro la pronuncia del tribunale fallimentare nelle controversie aventi per oggetto qualsiasi credito per il quale in sede ordinaria dovrebbe essere applicato il rito previsto dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., ivi compresi quelli che non eccedono la competenza per valore del pretore, restando tale pronuncia impugnabile con l'appello.

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