Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano sentenza n. 212 del 2024

ECLI:IT:TRGABZ:2024:212SENT

Massima

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La deliberazione della Giunta provinciale che approva lo studio di fattibilità di un intervento integrativo a una zona sciistica, ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.P. n. 3/2012, assume carattere immediatamente lesivo e genera un interesse concreto e attuale all'impugnazione, in quanto costituisce il presupposto indefettibile per la presentazione del progetto definitivo di realizzazione della nuova infrastruttura sciistica. L'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in materia di pianificazione urbanistica e territoriale comporta che le relative scelte siano sindacabili in sede giurisdizionale solo per palesi errori di fatto o abnormi illogicità, senza che il giudice possa sostituirsi all'amministrazione nel merito delle valutazioni operate. L'inserimento di un impianto di risalita nel registro provinciale di cui all'art. 5-ter della l.p. n. 14/2010 equivale a inserimento nel piano urbanistico comunale, con conseguente prevalenza su quest'ultimo e superamento della necessità di una previa variante urbanistica per la realizzazione dell'intervento. Le osservazioni presentate dai privati in sede di formazione degli strumenti urbanistici costituiscono un mero apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della pianificazione. L'amministrazione, nel valutare la realizzazione di un intervento integrativo a una zona sciistica, è tenuta a considerare gli interessi pubblici coinvolti, quali il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dell'impianto, anche in chiave di sostenibilità ambientale e paesaggistica, senza che il privato possa pretendere la preferenza di soluzioni alternative che, pur incidendo in misura minore sulla sua sfera giuridica, risultino meno idonee al perseguimento dell'interesse pubblico. Il principio di legittimo affidamento non può essere invocato dal privato in assenza di una pregressa posizione di vantaggio attribuita da un atto amministrativo specifico e concreto, ovvero di una condotta scorretta dell'amministrazione idonea a ingenerare aspettative destinate a essere deluse.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/08/2024

N. 00212/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00060/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2024, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;

nei confron…

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