Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2374 del 17 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2374PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, essendo sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento. Tale contestualità, in base alla lettera (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia) e alla "ratio" (maggiore pericolosità dimostrata dal soggetto attivo) dell'aggravante, va intesa nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Fattispecie di danneggiamento di cosa altrui mediante esplosione contro di essa di colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio).

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