Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1319 del 6 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1319PEN

Massima

Massima ufficiale
L'incertezza sul contenuto dell'accusa è suscettibile di determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio solo quando sia assoluta e cioè tale da non consentire all'imputato la possibilità di conoscere la condotta materiale di cui è chiamato a rispondere, in quanto si viene, in tal modo, a determinare un grave e concreto pregiudizio all'inizio del diritto di difesa. Ne consegue che, se successivamente alla imputazione non identificabile, così come emergente dall'originario mandato di comparizione, si proceda a rettifica e puntualizzazione della stessa nella ordinanza di rinvio a giudizio, non si ravvisa alcuna nullità assoluta. (Fattispecie in cui il tribunale aveva ravvisato la nullità, richiamandosi alla impossibilità di identificare la imputazione dal mandato di comparizione, della contestazione istruttoria degli atti successivi, restituendo il procedimento al giudice istruttore, che aveva sollevato conflitto, in quanto era andato di contrario avviso in ordine alla indeterminatezza della imputazione).

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