Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32881 del 6 settembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:32881PEN

Massima

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Il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata. Infatti, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. "messa a disposizione", in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa dell'associazione criminale. Pertanto, la mancata esecuzione di reati-fine non è circostanza che possa di per sé escludere la partecipazione alla associazione per delinquere, di qualunque tipo essa sia. Inoltre, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere, il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 08/10/2020 della Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO ((omissis));
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GAETA Pietro, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza…

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