Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3265 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:3265SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio comporta l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, determinando la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sanzionatori. Ciò in quanto, in pendenza di una procedura di sanatoria non definita, l'ordine di demolizione successivamente emesso rappresenterebbe un sovvertimento dell'ordine logico di valutazione della fattispecie, con conseguente vizio di eccesso di potere. Pertanto, l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'opera edilizia prima di portare ad ulteriore corso il procedimento repressivo, essendo precluso l'avvio o la prosecuzione di ogni attività sanzionatoria per opere che siano astrattamente sanabili, in presenza di istanza di condono già agli atti. Ciò in applicazione del principio generale per cui, in pendenza di una procedura di sanatoria, l'ordine di demolizione anticipato rispetto alla definizione della domanda di condono è viziato da eccesso di potere. Tale principio trova specifica codificazione nell'art. 38 della legge n. 47/1985, applicabile anche alle procedure avviate ai sensi dell'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il quale prevede la sospensione del procedimento penale e di quello per le sanzioni amministrative a seguito della presentazione della domanda di condono entro il termine perentorio stabilito. Pertanto, in presenza di una domanda di condono già presentata, l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sulla sua ammissibilità prima di adottare provvedimenti sanzionatori, essendo precluso l'avvio o la prosecuzione di ogni attività repressiva per opere che siano astrattamente sanabili.

Sentenza completa

N. 05459/1994
REG.RIC.

N. 03265/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05459/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5459 del 1994, proposto da:
((omissis)), quale erede di ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), presso cui elett.te dom. in Napoli, via Veneto, 288/A;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio palazzo ((omissis))

per l'annullamento

a) dell’ordinanza commissariale n. 2979/U.O.A. senza data, notificata il 3 marzo 1994, con cui il Commissario Straordinario del Comune di Napoli ha disposto la sospensione dei lavori edili realizzati in Napoli alla via Cupa Para…

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