Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 932 del 12 gennaio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:932PEN

Massima

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Il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo consentito unicamente rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il provvedimento di rigetto, pertanto, non è suscettibile di autonoma impugnazione, in quanto la legge prevede una specifica procedura per la riproposizione della richiesta di applicazione della pena concordata, la quale rappresenta l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento del giudice che ha rigettato la prima istanza. Tale disciplina normativa, volta a garantire la speditezza e l'efficienza del procedimento penale, si fonda sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione avverso provvedimenti non espressamente previsti dalla legge come autonomamente impugnabili. Pertanto, il rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena concordata non può essere oggetto di autonoma impugnazione con ricorso per cassazione, essendo consentito unicamente rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Consigliere

Dott. VIGNA ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1176/20 GIP Tribunale di Savona del 03/07/2020;
udita la relazione del consigliere, ((omissis)).
RILEVATO
che il ricorrente (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Savona ha rigettato l'istanza di applicazione della pena concordata con il PM ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. in relazione all'ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubbl…

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