Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3840 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:3840SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, anche nel caso di procedimenti di controllo e annullamento di atti amministrativi adottati da altre autorità, in assenza di specifica previsione normativa di esclusione. Il principio di partecipazione procedimentale, sancito dalla legge sul procedimento amministrativo, trova applicazione anche nei procedimenti di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto espressione di un generale canone di correttezza e buona amministrazione, volto a garantire il contraddittorio e la difesa degli interessi dei destinatari degli atti amministrativi. Tale obbligo di comunicazione non può essere derogato in assenza di espressa previsione normativa, neppure in considerazione della rilevanza pubblicistica degli interessi tutelati, dovendo essere assicurato il rispetto delle garanzie procedimentali a tutela della posizione giuridica del privato interessato. L'annullamento del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 comporta, in via di illegittimità derivata, l'annullamento degli atti consequenziali, quali il rigetto dell'istanza di condono edilizio fondato sull'intervenuto provvedimento di annullamento. La domanda di risarcimento del danno, tuttavia, non può trovare accoglimento ove risulti meramente eventuale e non adeguatamente quantificata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli sez. III composto dai signori: dott. Giovanni de Leo, Presidente, dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel., dott. Maria Laura Maddalena, Referendario, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di cui al ricorso n. 4275/2002 r.g., proposto da Ol. Re., rappresentata e difesa dall'avv. An. Ab., con lo stesso elettivamente domiciliata in Na., via Me., (...) (m. a m.); contro il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Na., domiciliataria ex lege in Na., via Di., (...); il Comune di Er., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Se. So., An. Sc. e Gi. Co., dell'Avvocatura municipale, con domicilio in Er., Casa Comunale, Corso Re., (...); per l'annullamento per il risarcimento del danno; visti il ricorso e gli altri atti di causa;…

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