Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26428 del 8 luglio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:26428PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso si configura quando l'imputato, attraverso comportamenti di fatto precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione, dimostri una stabile e duratura messa a disposizione del sodalizio criminoso, idonea a testimoniare la sua adesione libera e volontaria alle finalità dell'organizzazione, anche in assenza di una formale affiliazione. Tale condotta partecipativa può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla vita e al rafforzamento della consorteria, come nel caso di chi svolga un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio, svolgendo compiti di natura comunicativa, organizzativa o di intermediazione tra il capo e gli altri affiliati, finalizzati a consentire al vertice di continuare a dirigere l'associazione mafiosa. L'aggravante dell'associazione mafiosa armata è configurabile anche quando sia provato il possesso di armi da parte di un solo membro del sodalizio, in ragione del fatto che le armi costituiscono lo strumento più immediato e di sperimentata efficacia per realizzare l'altrui sopraffazione mediante l'intimidazione e la reticenza, caratteristiche del metodo mafioso. In tema di successione di leggi penali nel tempo, nel reato permanente di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato senza indicazione della data di cessazione della condotta, il regime sanzionatorio applicabile deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza, che, in assenza di prova della dissoluzione della consorteria criminale o del recesso o dell'esclusione del partecipe, s'identifica con la pronuncia della sentenza di primo grado. Infine, in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, il principio di cui all'art. 63, comma 4, c.p., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non opera, potendo le circostanze indipendenti essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino un aumento superiore ad un terzo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - rel. Consigliere

Dott. CUOCO Michele - Consigliere

Dott. CIRILLO Pierangelo - Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA…

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