Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4211 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:4211SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La clausola di un bando di gara che prevede l'esclusione dalla procedura per il mancato rispetto di prescrizioni formali relative alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica (come il numero massimo di pagine o il tipo di carattere da utilizzare) deve essere qualificata come nulla ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, in quanto non attiene ad elementi essenziali dell'offerta individuabili sulla base delle finalità di interesse pubblico perseguite e/o di tutela della par condicio dei concorrenti. Tali prescrizioni, in assenza di ulteriori precisazioni circa altri elementi grafici come i margini o il numero di righe, hanno carattere meramente indicativo e non possono comportare l'esclusione automatica del concorrente che non le abbia rispettate alla lettera, dovendo invece valutarsi in concreto se la violazione abbia effettivamente leso il principio di parità di trattamento tra i partecipanti. Inoltre, la mancata dettagliata indicazione nei verbali delle modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità delle operazioni di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l'alterazione della documentazione. Pertanto, l'omissione di tali cautele non è idonea ad inficiare i risultati di gara laddove la relativa censura non sia sorretta dall'allegazione, assistita da un minimo principio di prova, che sia intervenuta una manomissione dei plichi.

Sentenza completa

N. 02826/2012
REG.RIC.

N. 04211/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02826/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2012, proposto da:
PROTOM GROUP S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;

contro

COMUNE DI ERCOLANO, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Parco Comola Ricci n. 165;

nei confronti di

- P.A. ADVICE S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo studio legale dell’Avv. ((omissis));
- ECOSFERA S.p.A., non costituita in giudizio; …

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