Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38882 del 20 settembre 2019

ECLI:IT:CASS:2019:38882PEN

Massima

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Il reato di falso materiale in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale è integrato dall'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di un'annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale. Ciò in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi. Pertanto, tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, a prescindere dall'intento dell'agente di ristabilire la verità effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali. La condotta di alterazione di una cartella clinica è di per sé indicativa della volontarietà della condotta, non essendo pensabili "correzioni" o annotazioni successive, in parte non veritiere, per mera leggerezza o senza consapevolezza, specie quando intervengono dopo il decesso del paziente. Inoltre, i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto possa incidere, con la conseguenza che questi ultimi sono legittimati a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno, anche morale, derivante dalla falsità. La determinazione equitativa del danno risarcibile, se congruamente motivata sulla base dei dati di comune esperienza e non radicalmente contraddittoria, è insindacabile in sede di legittimità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. SESSA Renata - rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DI LEO GIOVANNI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita';
LA DIFESA DI PARTE CIVILE SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE E ALLE CONCLUSIONI DEL PG.
L'AVV.TO (OMISS…

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