Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 3862 del 2004

ECLI:IT:TARVEN:2004:3862SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a decidere sulla compatibilità di un intervento edilizio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, senza poter richiedere integrazioni documentali pretestuose oltre tale termine, pena l'illegittimità del successivo provvedimento di divieto dell'intervento. Il rispetto del termine perentorio di 30 giorni per la decisione definitiva sulla DIA costituisce un principio fondamentale a tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici tra cittadino e pubblica amministrazione, non derogabile nemmeno per esigenze istruttorie, salvo casi eccezionali di effettiva incompletezza della documentazione presentata. L'Amministrazione non può abusare della richiesta di integrazioni per dilatare i tempi di decisione oltre il termine di legge, dovendo invece concludere il procedimento entro il termine perentorio stabilito, anche sulla base degli elementi già in suo possesso, al fine di garantire la speditezza e l'effettività dell'azione amministrativa. Il mancato rispetto del termine perentorio per la decisione definitiva sulla DIA comporta l'illegittimità del successivo provvedimento di divieto dell'intervento edilizio, in quanto adottato in violazione di norme imperative poste a tutela del cittadino.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Seconda Sezione,
costituito da:
((omissis)), relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2873/04 proposto da Ma. Om., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mi. Fr. e Gi. Is. Ga., con domicilio presso la segreteria del T.A.R.;
CONTRO
il Comune di Saccolongo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota 5.8.2004 - prot. n. 9116, con cui si comunica al ricorrente l'ordine di non effettuare l'intervento edilizio oggetto di Denuncia Inizio Attività presentata in data 21.6.2004, essendo lo stesso in contrasto con il vigente regolamento edilizio; ove occorra, e per quanto di ragione, della nota 13.7.2004 - prot. n. 8109, con cui si richiede un'integrazione documentale con sospensione dei termini di cui all'art. 23 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380.
Visto il ricorso, notifi…

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