Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2090 del 1 marzo 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2090PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di cui agli articoli 5 e 15, primo comma, del decreto legge 5 maggio 1957 n.. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957 n.. 474, che punisce la circolazione dello olio minerale fluido in quantità superiore di dieci quintali senza il certificato di provenienza, sussiste tutte le volte che si esegue il trasporto di olio minerale per un quantitativo superiore ai dieci quintali senza che tale trasporto sia interamente coperto dal certificato di provenienza. Lo scopo del suddetto certificato, che è quello di assicurare un continuo controllo di ogni movimento della merce in relazione all'adempimento del debito di imposta, viene infatti frustrato qualora esso, copra soltanto una parte dell'olio minerale trasportato.

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