Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 603 del 2014

ECLI:IT:TARLT:2014:603SENT

Massima

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Il ricorso avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dallo straniero è soggetto al termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 31, comma 2, del Codice del processo amministrativo, che decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che rilevi la successiva modifica normativa che ha riconosciuto allo straniero il diritto al rilascio di un permesso di attesa occupazione in caso di rigetto dell'istanza per causa imputabile al datore di lavoro. Pertanto, il ricorso proposto oltre il suddetto termine di un anno è dichiarato irricevibile per tardività, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, tenuto conto della ridotta complessità della fattispecie. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il termine di decadenza per l'impugnazione del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dallo straniero decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che rilevi l'eventuale modifica normativa successiva che abbia riconosciuto allo straniero una posizione giuridica più favorevole. Il ricorso proposto oltre il termine di un anno è pertanto dichiarato irricevibile per tardività, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. La massima giuridica si fonda sull'interpretazione dell'art. 31, comma 2, del Codice del processo amministrativo, che prevede il termine di decadenza di un anno per l'impugnazione del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione. Tale termine decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che rilevi l'eventuale modifica normativa successiva che abbia inciso sulla posizione giuridica del ricorrente. Ciò in quanto la legittimazione processuale dello straniero ad impugnare l'esito negativo del procedimento di emersione dal lavoro irregolare è pacifica in giurisprudenza, ben prima dell'entrata in vigore della modifica normativa invocata dal ricorrente. Pertanto, il ricorso proposto oltre il suddetto termine di un anno è dichiarato irricevibile per tardività, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, tenuto conto della ridotta complessità della fattispecie.

Sentenza completa

N. 00109/2014
REG.RIC.

N. 00603/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2014, proposto dal sig.
Mamun Abdul, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Sorze e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

contro

Ministero dell’Interno e Prefettura (U.T.G.) di Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12

per la declaratoria

di illegittimità ed inefficacia del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di…

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