Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4919 del 5 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4919PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di reati militari, nell`ipotesi di reclamo collettivo comportamentale, la necessita` di tutela di esigenze proprie dello ordinamento militare connesse al rispetto ed alla salvaguardia dei valori fondamentali della disciplina e della gerarchia costituisce un ammissibile limite relativamente a quella particolare forma di estrinsecazione del pensiero che viene attuata mediante una pubblica manifestazione (art. 180, secondo comma c.p.m.p.). Pertanto, sebbene ritenuto lecito (corte cost. sent. 2 maggio 1985, n. 126) l`esercizio del diritto di manifestazione del pensiero anche sotto forma di istanza o richiesta collettiva (art. 180, primo comma, c.p.m.p.), la limitazione dell`esercizio di tale diritto, ove esso sia attuato con modalita` diverse e pregiudizievoli per l`esigenza di tutela dell`ordinamento gerarchico militare, non incide illegittimamente sul diritto stesso. (fattispecie relativa a ritenuta infondatezza di questione di legittimita` costituzionale).

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