Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2322 del 15 febbraio 1989
ECLI:IT:CASS:1989:2322PEN
Massima
Massima ufficiale
La ricevuta di versamento, nel caso di pagamento mediante conto corrente postale della tassa automobilistica, documenta una attività svolta personalmente dall'ufficiale delle poste (effettuazione dell'operazione, registrazione della stessa, riscossione della somma, vincolo ad effettuare l'accreditamento al destinatario) e costituisce prova dell'avvenuto pagamento della tassa. Per contro, il disco - contrassegno serve soltanto a fornire l'indicazione visibile dell'esistenza dell'atto che documenta l'adempimento dell'obbligo. Ne consegue che la ricevuta rientra nella tutela dell'art. 476 cod. proc. pen., mentre il disco, quale documento che fa riferimento al contenuto dell'atto di riscossione, si immette nella categoria degli attestati del contenuto di atti ex art. 478 cod. PEN..
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