Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18606 del 13 aprile 2017

ECLI:IT:CASS:2017:18606PEN

Massima

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Il conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare non sussiste quando il giudice ordinario ha negato la propria giurisdizione a favore di quella militare in relazione a reati commessi da appartenenti a un corpo militare nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, e il giudice militare ha affermato la propria competenza, essendovi convergenza tra le determinazioni assunte dalle due autorità giudiziarie. In tal caso, la denuncia di conflitto di giurisdizione proposta dalla difesa non è fondata, in quanto non vi è contrasto tra le pronunce dei due organi giurisdizionali, né si è verificata una stasi del processo, che è regolarmente in corso davanti al tribunale militare. Il giudice, pertanto, non è tenuto a disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, dovendo previamente verificare se sussistano effettivamente i presupposti per un conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 28 c.p.p. La situazione di contrasto tra le determinazioni assunte dalle diverse autorità giudiziarie è condizione necessaria affinché possa configurarsi un conflitto di giurisdizione rilevante ai fini dell'intervento della Corte regolatrice, essendo altresì necessario che tale contrasto abbia determinato l'arresto del corso del procedimento. In assenza di tali presupposti, il giudice può legittimamente respingere la denuncia di conflitto di giurisdizione, senza dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 208/2013 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di NAPOLI, del 12/07/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dr. FLAMINI Luigi Maria, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 12 luglio 2016 il G.u.p. del Tribunale militare di Napoli dichiarava non luogo …

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