Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10047 del 27 aprile 2010

ECLI:IT:CASS:2010:10047CIV

Massima

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La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è inammissibile quando: 1) Non denuncia un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma piuttosto una violazione delle disposizioni di cui all'art. 366 c.p.c. n. 3 per carenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa. L'errore di fatto revocatorio deve riguardare un fatto non controverso sul quale la sentenza abbia erroneamente pronunciato, non una mera diversa valutazione o rielaborazione del materiale probatorio. 2) Contiene richieste nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio, come il Ministero della Difesa, essendo stati estromessi dal giudizio di primo grado. 3) Non espone in modo chiaro ed immediatamente intelligibile il fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore, rendendo il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c. n. 3. 4) Riguarda questioni di merito già esaminate e decise dalla Corte di Cassazione, che non possono essere nuovamente rimesse in discussione in sede di revocazione, se non attraverso la deduzione di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. 5) Lamenta l'omessa pronuncia su una richiesta di condanna alle spese, senza che tale richiesta fosse stata formulata in modo specifico e tempestivo nel ricorso principale, rendendo il motivo inammissibile. In definitiva, il ricorso per revocazione è uno strumento eccezionale, che richiede il rispetto di rigorosi requisiti di ammissibilità, non potendo essere utilizzato come mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito della causa o per denunciare vizi diversi dall'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. PETTI ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ZA. DO. , (OMESSO) in proprio e quale erede di sua madre, CE. EV. vedova ZA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAKINIA 71, presso lo studio dell'avvocato ACETO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZARRELLI MARIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINSTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2…

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