Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6691 del 13 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:6691PEN

Massima

Massima ufficiale
La valutazione della scelta operata dal P.M., esprimere (cioe`) o negare il consenso al giudizio abbreviato anche quando si tratti di processo che prosegue con l`applicazione delle norme del codice del 1930, deve essere necessariamente raccordata alla definibilita` del processo allo stato degli atti, che costituisce l`unico parametro di riferimento oggettivo, alla cui stregua si deve verificare se il dissenso sia giustificato. Il giudice nel verificare la motivazione con la quale il P.M. ha giustificato il dissenso alla richiesta di celebrazione del processo con il rito abbreviato nell`ipotesi di processo, iniziato prima dell`entrata in vigore del codice vigente, a dibattimento concluso, deve riportarsi al momento nel quale il dissenso venne espresso ed accertare, con valutazione "ex ante" ed in concreto, secondo i criteri della prognosi postuma, se il processo, nonostante il dissenso del P.M., era definibile allo stato degli atti, e cioe` tale da legittimare, sulla base degli atti esistenti, una pronuncia aderente alla realta` processuale e sostanziale, consacrata negli atti, prescindendo dalle concrete vicende dibattimentali.

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