Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1621 del 22 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1621PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 costituzione, prospettata per la disparità di trattamento che esisterebbe fra la ipotesi di rigetto di istanza di libertà provvisoria intervenuto in fase istruttoria, e la corrispondente ipotesi di rigetto intervenuto nella fase degli atti preliminari al giudizio, sussistendo solo nella prima ipotesi "un doppio grado di merito", assicurato dall'appello al tribunale competente ai sensi dell'art. 263 ter cod. proc. PEN.. invero la diversa disciplina delle impugnazioni, nelle varie fasi processuali, è giustificata dalla diversità della situazione di fatto e dal diverso grado di accertamento che progressivamente si va acquisendo non solo sugli elementi oggettivi dell'imputazione, ma anche sulla personalità dell'imputato.

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