Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2747 del 10 gennaio 1980
ECLI:IT:CASS:1980:2747PEN
Massima
Massima ufficiale
Una volta che sia stata respinta l'istanza di riduzione di pena ai sensi dell'art. 54 legge del 1975 n. 354, sotto il profilo che il condannato, per il periodo preso in esame, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, e che la relativa ordinanza sia divenuta irrevocabile, sul punto si forma il giudicato. Ne deriva che se il condannato presenti una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del giudicato precedente, talché è inibito riprendere in esame il comportamento dell'istante durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, ai fini della concessione della riduzione di pena per il periodo stesso. L'accoglimento di una nuova istanza è, invece, consentito rispetto alla detenzione successiva alla precedente decisione.
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