ECLI:IT:CASS:2002:35123PEN
FATTO E DIRITTO L'ordinanza del Tribunale di Catania in data 15.2.2002 impugnata confermava il rigetto di istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania il 23.11.2001 nei confronti di P. V., indagato di associazione a delinquere di stampo mafioso, per pretesa incompatibilità delle condizioni di salute con la custodia in carcere e mancanza di esigenze cautelari. Il ricorrente allegava vizio di motivazione su esigenze cautelari (art. 274 c. p.p.) in relazione all'art. 275 comma 4 bis c. p.p. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Il ricorso deve essere disatteso siccome infondato. Il tribunale della libertà ha correttamente motivalo anzitutto la piena compatibilità degli esiti di ferita d'arma da fuoco con il ricovero presso l'Infermeria della struttura carceraria. Ha poi precisato come gli esami specialistici potranno essere eseguiti in strutture ospeda…
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