Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 34474 del 23 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:34474CIV

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. – formulata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo detta interpretazione coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato.

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