Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 2719 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:2719SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un decreto ingiuntivo, afferma il principio secondo cui, una volta accertato che le somme oggetto della controversia siano state effettivamente versate in favore del ricorrente, il giudice è tenuto a dare atto di tale circostanza e a dichiarare la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dallo scrutinio del merito della controversia. Tale principio si fonda sulla considerazione che, una volta soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente, viene meno l'interesse all'accertamento giurisdizionale della fondatezza della domanda, essendo venuto meno l'oggetto stesso del giudizio. Il Tribunale, pertanto, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali e del compenso spettante al Commissario ad acta, in applicazione del principio della soccombenza oggettiva, in quanto la parte resistente, pur non costituitasi in giudizio, è stata comunque ritenuta responsabile del mancato adempimento dell'obbligo di pagamento delle somme dovute, il cui versamento ha determinato la cessazione della materia del contendere. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta, nel corso di un giudizio di ottemperanza, emerga che la pretesa creditoria del ricorrente sia stata soddisfatta, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato tale adempimento, essendo sufficiente l'accertamento dell'avvenuto pagamento per dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la parte resistente alle spese processuali.

Sentenza completa

N. 03138/2014
REG.RIC.

N. 02719/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03138/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2014 proposto da
((omissis)) S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to ((omissis)), con domicilio eletto in Milano, Piazza della Repubblica, 9;

contro

Asl 11 di Reggio Calabria; non costituita in giudizio

per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 12150 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.4.2013.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 il dott. ((omissis)) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

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