Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1403 del 2013

ECLI:IT:TARTOS:2013:1403SENT

Massima

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Il permesso di costruire decade per mancata conclusione dei lavori nel termine triennale di legge, anche se il terreno interessato dall'intervento edilizio è stato successivamente ceduto a terzi; in tal caso, non sussiste l'obbligo del titolare originario del permesso di costruire di corrispondere il contributo di costruzione e la relativa sanzione per il mancato o ritardato pagamento, in quanto il titolo edilizio risulta decaduto per decorso del termine perentorio previsto dalla normativa vigente. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che il permesso di costruire decade per la mancata conclusione dei lavori entro il termine triennale di legge, anche quando il terreno interessato dall'intervento edilizio sia stato successivamente ceduto a terzi. In tale ipotesi, non sussiste l'obbligo del titolare originario del permesso di costruire di corrispondere il contributo di costruzione e la relativa sanzione per il mancato o ritardato pagamento, in quanto il titolo edilizio risulta decaduto per decorso del termine perentorio previsto dalla normativa urbanistica. La massima evidenzia come la decadenza del permesso di costruire per mancata conclusione dei lavori nel termine triennale, prevista dalla legge, determini l'estinzione dell'obbligo di pagamento del contributo di costruzione e della relativa sanzione a carico del titolare originario, anche qualora il terreno sia stato nel frattempo ceduto a terzi. Ciò in quanto il titolo edilizio, essendo decaduto per decorso del termine perentorio, non può più produrre effetti giuridici, con conseguente venir meno del presupposto per l'imposizione del contributo e della sanzione. La massima sottolinea quindi il principio di diritto secondo cui la decadenza del permesso di costruire per mancata conclusione dei lavori entro il termine di legge determina l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del contributo di costruzione e della relativa sanzione a carico del titolare originario, anche in caso di successiva cessione del terreno a terzi.

Sentenza completa

N. 01457/2012
REG.RIC.

N. 01403/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01457/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2012, proposto da: ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Firenze, via Puccinotti, 30;

contro

Comune di Altopascio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;

nei confronti di

IMCO srl;
Equitalia Centro spa;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del 23 maggio 2012 di rettifica di voltura di permesso di costruire, della nota del 23 dicembre 2009 …

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