Cassazione penale Sez. V sentenza n. 809 del 4 febbraio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:809PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, non si applica il principio della ultrattività delle disposizioni penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, poiché tale principio è derogato espressamente dalle disposizioni transitorie della legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 40 e 41), nel cui corpo la norma che ha introdotto la predetta depenalizzazione è stata inserita mediante lo strumento della modifica dell'art. 39.

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