Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22941 del 19 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:22941CIV

Massima

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Il dovere di fedeltà coniugale, pur costituendo una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione, non assume rilievo ai fini dell'addebito qualora, in considerazione del tempo trascorso dalla scoperta della relazione extraconiugale e della mancata dimostrazione della sua prosecuzione o reiterazione in epoca successiva, la stessa possa ritenersi un episodio isolato, superato da una piena e completa ripresa dei rapporti tra i coniugi, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni. Analogamente, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, pur integrando gravi violazioni dei doveri coniugali, possono essere rilevanti ai fini dell'addebito solo ove risulti provato il nesso causale tra tali comportamenti e il fallimento dell'unione, non essendo sufficiente la mera prova della loro sussistenza, specie ove emerga un clima di reciproca conflittualità e di scambio di violenze tra i coniugi. Nell'ambito della separazione personale, l'assegno di mantenimento, diversamente dall'assegno divorzile, non assolve a funzioni assistenziali o compensative, ma mira unicamente a consentire al coniuge separato di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, in ragione del permanere del dovere di assistenza materiale, seppure in una situazione di sospensione degli obblighi di natura personale; pertanto, la sua determinazione deve essere effettuata sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economiche e patrimoniali dei coniugi, senza che assumano rilievo ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, l'età e la capacità lavorativa del beneficiario, il contributo da questi fornito alla conduzione della famiglia e il tenore di vita del coniuge obbligato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere Rel.

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7728/2023 R.G. proposto da
CA.SI., rappresentata e difesa dall'Avv. Fr.Ro., con domicilio eletto in Roma, via (...);
- ricorrente -
contro
OR.MA., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gu.Va., con domicilio eletto in Roma, viale De.Mi.;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6926/22, depositata il 3 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal ((omissis)).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 21 giugno 2019, il Tribunale di Civitavecchia pronunciò la separazio…

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