Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7523 del 19 settembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:7523PEN

Massima

Massima ufficiale
L'ottima condotta militare richiesta per la configurazione della attenuante di cui all'art. 48 del cod. pen. militare di pace non può identificarsi nel semplice puntuale adempimento dei doveri inerenti alla condizione di militare durante l'effettivo espletamento del relativo servizio, giacché un tale comportamento non supera il limite della pura e semplice buona condotta. (Nella specie è stato ritenuto legittimo il diniego della attenuante in parola, ad un soggetto che, dopo essersi rifiutato per motivi ideologici, di ottemperare all'obbligo di presentarsi alle armi, costretto a prestare tale servizio, aveva commesso un reato militare).

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