Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 349 del 16 luglio 1998
ECLI:IT:CASS:1998:349PEN
Massima
Massima ufficiale
La revoca della misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riferendosi a circostanza sopravvenuta e operando "ex nunc", non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale della confisca dei beni, adottata sul presupposto della loro illecita provenienza.
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