Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 383 del 2018

ECLI:IT:TARLE:2018:383SENT

Massima

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La pubblica amministrazione conserva il potere di annullare in via di autotutela sia il bando che le singole operazioni di gara, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e della tutela dell'affidamento ingenerato. Tale potere di autotutela, pur connotato da ampia discrezionalità, deve essere esercitato nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/90, dando conto della sussistenza di ragioni attuali d'interesse pubblico e dell'adeguata e congrua ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, in quanto l'art. 21-quinquies ammette un ripensamento da parte dell'amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Il giudicato formatosi su una precedente sentenza che ha annullato l'affidamento in house di un servizio per incongruità ed inattendibilità del relativo business plan non preclude all'amministrazione la possibilità di revocare la gara e di affidare nuovamente il servizio in house, qualora siano sopravvenuti elementi di fatto e di diritto tali da giustificare tale scelta, purché adeguatamente motivata.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/03/2018

N. 00383/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00902/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 902 del 2017, proposto da:
- ‘La Cascina Global Service S.r.l.’, rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dall’Avv. ((omissis)), in Lecce alla via Nullo D’Amato 2;

contro

- l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)), in Lecce alla via ((omissis)) 35;

nei confronti di

- Sanitaservice ASL Ta S.r.l. Unipersonale, Chemi.Pul. Italiana S.r.l., C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa;

per l’esecuzione

- della sentenza n. 5732 del 17.12.2015 pronunciata dall…

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