Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1486 del 13 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1486PEN

Massima

Massima ufficiale
Nonostante che a seguito della declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 27 c. p.m.p., operata dalla Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 1993, n. 358, per il reato di rifiuto del servizio militare determinato da obiezione di coscienza, previsto dall'art. 8, comma secondo, legge 15 dicembre 1972, n. 772, la pena della reclusione comune non si converta piu` in quella della reclusione militare, al condannato per il detto reato non e` applicabile l'affidamento in prova di cui all'art. 47 ord. penit.; in tale ipotesi, invero, l'unica misura alternativa consentita e` costituita dall'affidamento speciale regolato dalla legge 29 aprile 1983, n. 167 (concernente l'affidamento in prova del condannato militare), il cui art. 3, comma terzo, dispone che "i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio". Lo speciale affidamento in prova previsto dalla summenzionata legge, infatti, non e` correlato al tipo di pena inflitta, ma ha come destinatari i militari in servizio che siano stati condannati dall'autorita` giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni (v. art. 1 della legge).

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