Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5589 del 6 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5589PEN

Massima

Massima ufficiale
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluni correi nel reato originario, oppure quando si verifica un rapporto di mera occasionalità tra il reato concordato e il reato diverso commesso da taluno dei compartecipi in quanto idoneo ad escludere il nesso di causalità psichica nei riguardi del concorrente che non volle il reato diverso.

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