Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 1025 del 12 gennaio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:1025PEN

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui non contempla, in relazione al giudizio di appello, la possibilità per l'imputato che abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore dell'art. 168 bis - cod. pen., di avvalersi della sospensione del procedimento con messa alla prova, considerata l'intrinseca dimensione processuale dell'istituto in questione e l'ampia discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, con la conseguenza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di legittimità costituzionale.

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