Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4570 del 15 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4570PEN

Massima

Massima ufficiale
La previsione normativa del deposito di atti processuali a disposizione delle parti implica il diritto di queste ultime di procedere al loro esame, ma non quello (in mancanza di apposita previsione in tal senso), di ottenere copia o estratto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che sussista il diritto di ottenerne copia o estratto degli atti che, nel procedimento di riesame, debbono essere depositati ai sensi dell`art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.).

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