Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5031 del 30 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5031PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti il nesso causale fra la condotta del compartecipe e l'evento diverso e più grave, tanto nell'ipotesi in cui sia unico il reato quanto in quella in cui col reato concordato e voluto ne concorra un altro che costituisca uno sviluppo del primo, deve essere non solo materiale, ma anche psicologico: il reato diverso deve cioè potersi rappresentare nella psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e normalmente prevedibile di quello voluto, senza l'intervento di circostanze eccezionali atipiche e imprevedibili e quindi in alcun modo collegabili al fatto criminoso dal quale ha preso le mosse lo sviluppo ulteriore e più grave della condotta di taluno dei correi.

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