Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3101 del 2 aprile 1997
ECLI:IT:CASS:1997:3101PEN
Massima
Massima ufficiale
A proposito della fattispecie legale di cui all`art.1 legge 15 dicembre 1990, n.386, in tema di emissione di assegni bancari senza autorizzazione, quando non sia dedotto, nella sede della contestazione del reato, ne` emerga dalla prova che ne fornisce l`accusa, che l`autorizzazione ad emettere assegni - da parte della banca trattaria - sia venuta a mancare per effetto della revoca, secondo il procedimento disciplinato dall`art. 9 stessa legge, rilevando, invece, la carenza del fatto autorizzativo o perche` mai intervenuto o in quanto collegantesi ad un evento estintivo del rapporto, che non si sia individuato quale esito del detto procedimento, il giudice di merito - in mancanza di alcuna eccezione dell`imputato circa la compiuta integrazione dell`illecito ascrittogli - non dovra` pretendere dall`accusa pure la dimostrazione della consapevolezza del giudicabile, circa il difetto dell`autorizzazione, bastando la prova della realizzazione della materialita` del reato e della relativa attribuibilita` soggettiva all`incolpato, come fornite dal verbale di protesto dell`assegno, nel quale si dia atto che l`autorizzazione in favore dell`emittente sia mancante. Pertanto non potra` consentirsi all`imputato di censurare, solo in sede di legittimita`, la correttezza dell`intervenuta affermazione di colpevolezza sotto il profilo -mai in precedenza coinvolto nella dialettica processuale - del mancato accertamento di fattori costitutivi, quali la spedizione e la ricezione della raccomandata di revoca, che sono propri solo della specifica ipotesi -risultante invece nella sede di merito non coincidente con gli estremi del caso - dell`emissione dell`assegno, seguita alla revoca dell`autorizzazione, posta in essere dalla banca trattaria, giusta la previsione dell`art.9 citata legge n.386 del 1990. da vedere:Sen 17/11/1994 9706 sez 1 Civ Sen 27/05/1996 5274 sez 5 Pen
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