Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 187 del 2014

ECLI:IT:TARPE:2014:187SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto ad adottare misure idonee ad assicurare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, qualora l'amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato. In particolare, il giudice deve assegnare un termine all'amministrazione per adempiere, decorso il quale, su richiesta della parte ricorrente, può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'esecuzione del giudicato, con liquidazione del relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza, pur potendo essere parzialmente compensate, devono essere liquidate in favore del ricorrente secondo i parametri di cui alla tabella 21 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dal difensore e dell'identità sostanziale delle cause definite nella medesima camera di consiglio. Sono dovute le spese relative ad atti accessori, quali registrazione, esame, copia e notificazione, nonché le spese e i diritti relativi all'atto di diffida, ma non le eventuali spese di precetto e di pignoramento, in quanto attività imputabile alla libera scelta del creditore e non strettamente funzionale all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Sentenza completa

N. 00047/2014
REG.RIC.

N. 00187/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00047/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, p.zza E. Troilo, 11;

contro

Comune di Chieti, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del sentenza 9 maggio 2012, n. 573, del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Chieti .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 il dott. ((omissis)) e udito l’avv. ((omissis)) in sostituzione dell’avv. ((omiss…

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