Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 1023 del 2005

ECLI:IT:TARPE:2005:1023SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo, nel dichiarare la cessata materia del contendere a seguito dell'adozione di una nuova determinazione da parte dell'ente camerale che ha superato la controversia, afferma il principio per cui l'amministrazione, nel corso del giudizio, può adottare nuovi provvedimenti idonei a rimuovere le ragioni del contendere, determinando così la cessazione della materia del contendere. Tale principio trova applicazione quando l'amministrazione, riconosciuta la fondatezza delle doglianze del ricorrente, adotta un nuovo provvedimento che soddisfa le pretese del ricorrente, eliminando l'interesse a proseguire il giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo, constatata la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara la cessazione della materia del contendere, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in ragione del comportamento tenuto in sede processuale. Il principio si fonda sull'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando la prosecuzione di un giudizio privo di utilità pratica per il ricorrente, e sulla necessità di responsabilizzare l'amministrazione, incentivandola ad adottare tempestivamente i provvedimenti idonei a rimuovere le ragioni del contendere, anche in corso di causa, al fine di evitare un inutile dispendio di risorse pubbliche e private.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
composto dai magistrati:
- Michele ELIANTONIO presidente ff.
- Dino NAZZARO consigliere relatore
-Massimiliano BALLORIANI consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 26 u.c. L. 6.12.1971 n. 1034, quale sostituito dall'art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, la seguente
SENTENZA
nel giudizio proposto con ric. n. 474 del 2005 dalla Cooperativa AGRICOLFIDI ABRUZZO S.C.A.R.I., quale rappresentata, costituita con l'avv. Gaetano MIMOLA, come in ricorso;
CONTRO
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICULTURA DI CHIETI;
PER L'ANNULLAMENTO
-della deliberazione n. 149/6.9.2005;
visto il ricorso ed i documenti depositati;
udito alla camera di consiglio del 15 dicembre 2005 il consigliere Dino NAZZARO e l'avv. G. MIMOLA, che ha prodotto una successiva delibera n. 9/14.12.2005, che ha superato la con…

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