Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1695 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:1695SENT

Massima

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Il godimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile di un Comune, concesso a terzi dietro corrispettivo, realizza lo schema privatistico della locazione, con la conseguenza che le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario, non sussistendo in tale ipotesi una fattispecie di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ciò in quanto l'utilizzazione di beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene solo mediante concessione amministrativa, con la conseguente riserva di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, mentre qualora si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato o dei Comuni, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Pertanto, l'istanza di assegnazione di nuovi locali comunali presentata da un'associazione di promozione sociale non è idonea ad attivare un procedimento amministrativo e/o a sollecitare l'esercizio delle potestà pubblicistiche del Comune, in quanto l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile comunale può avvenire solo attraverso negozi di diritto privato e non già tramite un provvedimento amministrativo di concessione, essendo tale ultima modalità non conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico. Pertanto, la controversia relativa al godimento di tali beni appartiene alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non a quella del Giudice Amministrativo, neppure attraverso il ricorso surrettizio al rito speciale del silenzio rifiuto.

Sentenza completa

N. 00823/2012
REG.RIC.

N. 01695/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00823/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 823 del 2012, proposto da:
Associazione Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili (O.N.M.I.C.) sede di Gallipoli, rappresentata e difesa dall'avv. Sirio Solidoro, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Traldi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento formatosi a seguito dell'istanza presentata dall’Associazione ricorrente in data 17 Aprile 2012, prot. 15033;

nonché per l&#x…

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