Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3831 del 12 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:3831CIV

Massima

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Il credito dell'appaltatore di un'opera pubblica per il pagamento degli acconti in corso d'opera non sorge dalla sola esecuzione materiale dei lavori, ma dalla predisposizione dello stato di avanzamento lavori (SAL) da parte della pubblica amministrazione committente, che costituisce l'atto amministrativo idoneo ad accertare la consistenza e il valore delle opere eseguite a una certa data. L'insorgenza del credito è quindi subordinata all'emissione del SAL, che conferisce data certa alle misurazioni e alle consistenze ivi indicate, a prescindere dall'eventuale proposizione di riserve da parte dell'appaltatore, le quali attengono a ulteriori pretese risarcitorie o per maggiori lavorazioni, ma non incidono sull'an e sul quantum del credito per gli acconti. Pertanto, il credito dell'appaltatore per i pagamenti in acconto matura solo al momento dell'approvazione del SAL da parte della pubblica amministrazione, che ne determina la liquidità ed esigibilità, a prescindere dalla data di esecuzione materiale dei lavori, anche qualora questi siano stati completati prima del subentro di un nuovo soggetto nell'appalto a seguito di cessione di ramo d'azienda. Il momento genetico del credito per gli acconti è quindi svincolato dalla mera esecuzione dell'opera e dipende dall'espletamento della procedura amministrativa di redazione e approvazione del SAL, che costituisce l'atto pubblico idoneo a provare i fatti giuridicamente rilevanti ai fini del sorgere dell'obbligazione di pagamento in capo alla stazione appaltante.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. - Consigliere-Rel.

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15213/2018 R.G. proposto da:
F.LLI Ce. COSTRUZIONI IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato Al.Al. (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ma.Co. (Omissis);
- ricorrente -
contro
ANAS Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Camozzi, 1, presso lo studio dell'avvocato Eu.Ba. (Omissis) che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2624/2017 depositata il 21.11…

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