Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 32184 del 7 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:32184PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, è tenuto a verificare con diligenza l'esattezza dei dati anagrafici e delle generalità delle parti processuali, al fine di garantire la correttezza e la completezza degli atti e dei provvedimenti giudiziari. L'errore materiale, ove riscontrato, deve essere prontamente corretto, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività giudiziaria. La correzione dell'errore materiale, disciplinata dall'art. 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l'integrità e l'affidabilità dei provvedimenti giurisdizionali, a tutela dei diritti e degli interessi delle parti processuali. Il giudice, nel procedere alla correzione, deve agire con tempestività e rigore, al fine di rettificare l'inesattezza riscontrata senza alterare la sostanza della decisione, garantendo così il rispetto del principio del giusto processo e della certezza del diritto. La massima, pertanto, afferma il dovere del giudice di verificare scrupolosamente i dati identificativi delle parti e di correggere prontamente gli eventuali errori materiali, al fine di assicurare l'integrità e l'affidabilità dei provvedimenti giudiziari, a tutela dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente

Dott. ROMANO Michele - Relatore

Dott. MELE Maria Elena - Consigliere

Dott. MUSCARELLA Anna Maria Gloria - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 4813/2024 del 11/10/2023, emessa su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e della parte civile Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
2. Nella sentenza della Quinta Sezione …

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