Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 552 del 12 gennaio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:552CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo è costituito, in base agli artt. 1, 3, 4 e 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi e va riferito non all'attività di diffusione del messaggio ma al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso. Nel caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, deve escludersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del citato decreto, che, sino all'entrata in vigore (1° gennaio 2001) della modifica apportata a tale disposizione dall'art. 145 comma 56, legge 23 dicembre 2000, n. 388, privo di efficacia retroattiva, possa essere applicata la tariffa ridotta contemplata dal comma secondo del medesimo art. 12, commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario.

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