Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3968 del 19 febbraio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:3968CIV

Massima

Massima ufficiale
La deduzione in giudizio della violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione implica necessariamente una valutazione comparativa, rimandando ad un concetto di relazione; per discriminazione si intende, infatti, non una generica differenza di trattamento, bensì un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello riservato ad altri appartenenti alla stessa classe di persone, basato su di un fattore di discriminazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che si limitava a richiamare principi ordinamentali e giurisprudenziali interni ed europei, senza procedere ad una deduzione comparativa del danno rispetto al trattamento, riservato ai pubblici dipendenti appartenenti alla stessa classe della lavoratrice asseritamente discriminata, basato su uno dei fattori di discriminazione solo astrattamente invocati).

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