Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6088 del 10 febbraio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:6088PEN

Massima

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Il giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare limitativo della libertà personale, anche a seguito di appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura, è tenuto a procedere all'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta alla misura, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., salvo che l'interrogatorio non sia già stato svolto in sede di convalida di un provvedimento pre-cautelare o che non sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. L'interrogatorio di garanzia costituisce un ineludibile strumento di difesa e momento di verifica della legittimità della misura cautelare, finalizzato a consentire alla persona sottoposta alla misura di rendere la propria versione dei fatti innanzi al giudice e di svolgere appieno la propria difesa, attraverso la contestazione degli elementi di prova e la possibilità di esporre quanto ritenga utile per la sua difesa. La mancata o tardiva celebrazione dell'interrogatorio di garanzia comporta la perdita di efficacia della misura cautelare, a norma dell'art. 302 c.p.p., non potendo essere surrogata dalle eventuali dichiarazioni spontanee rese dalla persona nell'ambito dell'udienza camerale di discussione dell'appello cautelare, atteso che tali dichiarazioni, pur consentendo all'interessato di esporre le proprie ragioni, non assolvono alle medesime finalità difensive e di verifica della legittimità della misura proprie dell'interrogatorio di garanzia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 612/2014 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 20/05/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)), nel senso del rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 aprile 2014, dato atto della omessa celebrazione dell'interrogatorio di garanzia, il Gip presso il Tribunale di Palermo ha dichiarato nei confronti di …

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