Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 155 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:155SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, accertata l'avvenuta esecuzione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute al ricorrente in forza di un precedente giudicato civile, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti. Tale pronuncia si fonda sul principio per cui, una volta adempiuto l'obbligo di esecuzione del giudicato, non sussiste più l'interesse del ricorrente a ottenere un ulteriore provvedimento di esecuzione, venendo meno l'oggetto della domanda. Il giudice, in tali casi, non entra nel merito della legittimità dell'azione amministrativa, ma si limita a prendere atto dell'avvenuta ottemperanza, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale soluzione, ispirata ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consente di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale, una volta che l'amministrazione abbia adempiuto spontaneamente all'obbligo derivante dal giudicato. La compensazione delle spese, infine, trova giustificazione nell'assenza di una soccombenza integrale di una delle parti, essendo stata raggiunta una soluzione transattiva della controversia.

Sentenza completa

N. 08196/2010
REG.RIC.

N. 00155/2011 REG.PROV.COLL.

N. 08196/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8196 del 2010, proposto dall’Avv. ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'((omissis)), domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n.3559/2010 del Tribunale di Roma – Sez. XIII Civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, …

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