Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18107 del 12 maggio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:18107PEN

Massima

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Il diritto alla libertà personale, sancito dall'art. 13 della Costituzione, mira a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorità di polizia. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, in cui i provvedimenti limitativi della libertà siano stati adottati non dal giudice ma dall'autorità di pubblica sicurezza, tale finalità viene perseguita attraverso un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, sulla sua comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e sull'intervento di quest'ultima nelle successive quarantotto ore ai fini della convalida dei suoi effetti. Tuttavia, la pronuncia sulla convalida da parte dell'autorità giudiziaria non è richiesta sempre e comunque, ma solo quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell'art. 13 Cost., gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia. Quando, invece, tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare ancor prima dell'intervento del giudice e dell'attivazione del procedimento di convalida, la liberazione immediata dell'arrestato da parte dell'autorità in grado di intervenire con la maggiore tempestività resta la prima esigenza da realizzare, indipendentemente dall'esito dell'accertamento giudiziale sulla legittimità del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità di pubblica sicurezza. In tali casi, l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per Cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. La medesima soluzione si applica anche nel caso di arresto in esecuzione di mandato europeo, pur riconoscendosi in tal caso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora essa si ricolleghi alla presenza di un'oggettiva lesione della libertà personale, riconosciuta ingiusta alla stregua di una valutazione ex post.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MANNINO ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

avverso l'ordinanza del Presidente della Corte d'appello di Venezia 27 agosto 2009 nel proc. n. 21/2009 MAE a carico di:

PA. Ma. , nato il (OMESSO);

Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;

Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Osserva…

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