Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 122 del 2014

ECLI:IT:TARPE:2014:122SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza sindacale di revoca della precedente ordinanza di demolizione di un edificio storico denominato "Palazzo Coppa", nonché gli altri provvedimenti connessi, afferma i seguenti principi di diritto: 1. La revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo è legittima quando sopravvengono nuovi motivi di pubblico interesse, come il mutamento della situazione di fatto accertata a seguito di una più approfondita istruttoria, che rendono il provvedimento originario non più rispondente all'interesse pubblico. Ciò vale anche quando l'istruttoria originaria risulti carente, portando a una riconsiderazione della situazione in riferimento all'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990. 2. L'omessa comunicazione al Prefetto della revoca di un'ordinanza sindacale, prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, costituisce una mera irregolarità formale, senza incidere sulla validità dell'atto, in quanto il Prefetto ne ha comunque avuto conoscenza attraverso l'adozione di un successivo provvedimento connesso. 3. Quando un edificio storico-culturale, inizialmente ritenuto pericolante e oggetto di un'ordinanza di demolizione, viene successivamente riconosciuto di notevole interesse artistico-architettonico dalla Soprintendenza, l'Amministrazione ha il dovere di adottare provvedimenti provvisionali per la messa in sicurezza dell'immobile, ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000, senza che ciò comporti il diritto del proprietario a un indennizzo o risarcimento per le spese sostenute. 4. La dichiarazione di notevole interesse culturale di un immobile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, non richiede necessariamente l'avvio di un apposito procedimento, potendo essere effettuata anche nell'ambito di un procedimento già in corso, purché sia garantita la partecipazione del proprietario e siano adeguatamente motivate le valutazioni tecniche dell'Amministrazione. 5. La discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione del valore storico-culturale di un edificio è ampiamente sorretta sul piano istruttorio e motivazionale, senza che il proprietario possa contestare tale valutazione sulla base di una presunta sovrapposizione di stili, quando l'immobile conserva comunque un apprezzabile valore storico-artistico.

Sentenza completa

N. 00118/2013
REG.RIC.

N. 00122/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul
ricorso numero di registro generale 118 del 2013
, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gino Maria Coppa
, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Campagnola, Giuseppe Ludovico Motti Barsini, Leo Fuschi, con domicilio eletto presso Claudio Angelone in Pescara, via Orazio 123;

contro

Comune di Città Sant'Angelo
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per L'Abruzzo, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara<…

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