Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11090 del 13 novembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:11090PEN

Massima

Massima ufficiale
Commette il reato di frode in commercio previsto dall`art. 516 cod. pen.  colui il quale pone in vendita salsiccia fresca di carne suina che poi risulti contenere carne bovina. Tale condotta assorbe, se caratterizzata dal dolo, quella contravvenzionale prevista dall`art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e d`altro canto per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze o i quantitativi previsti (oppure contiene additivi non consentiti) e, in mancanza di specifici cartelli indicatori, deve ritenersi il confezionamento delle salsicce esclusivamente con carne suina.    da vedere:Sen 02/03/1990 9963 sez 6 Pen

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