Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15667 del 3 aprile 2003

ECLI:IT:CASS:2003:15667PEN

Massima

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Il mancato deposito o trasmissione, da parte del pubblico ministero, di documenti o materiali probatori rilevanti ai fini del contraddittorio e della decisione cautelare, comporta la sanzione di inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, in quanto viola il diritto di difesa dell'indagato e pregiudica il pieno esercizio del diritto di riesame. Il giudice del riesame, ove accerti tale omissione, è tenuto ad annullare l'ordinanza cautelare senza rinvio, dichiarandone la perdita di efficacia, a prescindere dalla valutazione nel merito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia trasmesso al giudice del riesame la richiesta di applicazione della misura cautelare, in quanto tale atto, pur essendo un mero atto di impulso processuale, riveste comunque rilevanza ai fini della decisione cautelare e del pieno esercizio del diritto di difesa. Pertanto, il giudice del riesame, ove accerti tale omissione, è tenuto a disporne l'acquisizione, al fine di verificare la corrispondenza tra l'imputazione contestata e la misura cautelare applicata. Inoltre, la mancata sottoscrizione delle annotazioni relative alle intercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, salvo che per una sola conversazione, comporta l'inutilizzabilità di tali elementi probatori, con conseguente annullamento dell'ordinanza cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Sentenza completa

Il Tribunale di Napoli, disponendo coevamente la liberazione di altri indagati, ha confermato la misura di custodia, applicata dal GIP in sede il 27.7.02 al ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 74/1° e 2° d.P.R. 309/90 (capo D), quale partecipe di associazione diretta al traffico di stupefacenti di vario genere, facente capo ad I. S., nei rioni Savorito e Moscatella di Castellammare d.S. Ha rigettato eccezione di nullità per mancata formulazione dell'imputazione di cui al capo D, da parte del P.M. nella sua richiesta (è omessa la pg. della richiesta del P.M., ma la formulazione dell'imputazione da parte sua si desume dall'epigrafe dell'ordinanza del GIP, cui dunque fu trasmessa, e non vi è dubbio sull'esercizio dell'azione penale). Ha rigettato eccezione d'inefficacia ex art. 309/5 - 10, per mancata trasmissione di videocassette, concernenti riprese nei confronti degl'indagati, perché non sarebbero state trasmesse ne…

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