Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1979 del 10 marzo 1983
ECLI:IT:CASS:1983:1979PEN
Massima
Massima ufficiale
Il diritto di sciopero, per mantenersi nell'ambito corrispondente al suo oggetto, va esercitato senza ledere le altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di coloro che non intendono scioperare; non giustifica pertanto, la violenza od altro comportamento diretto ad impedire l'accesso al posto di lavoro e che riveste il carattere di reato.
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